IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 16 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rata dei contributi dello Stato da corrispondere per il 1989 a favore delle province e dei comuni e del saldo del contributo ordinario da corrispondere alle comunita' montane, sono subordinate all'incontro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1989, dell'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali, provinciali e delle comunita' montane per l'esercizio 1989 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1987; Considerato che le modalita' relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita' della certificazione relativa al bilancio 1989, rimandando ad altro decreto la determinazione della modalita' sul certificato relativo al conto consuntivo 1987; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta Art. 1. I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 1989 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto. Detto certificato - in un originale e otto copie autenticate per le province, le comunita' montane e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti - e' allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo , il quale attesta il calce che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque entro il 30 giugno 1989, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento: a) in originale e tre copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti; b) in originale e cinque copie autenticate per le province, le comunita' montane e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti. Le prefetture (o gli altri uffici sopracitati) invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche': a) per i certificati dei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti in una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT; b) per i certificati delle province, delle comunita' montane e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla Regione e ne restituisce una all'ente interessato.