IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con il quale
viene  stabilito  che  l'erogazione  della quarta rata dei contributi
dello  Stato  da  corrispondere per il 1989 a favore delle province e
dei comuni e del saldo del contributo ordinario da corrispondere alle
comunita'   montane,   sono  subordinate  all'incontro  al  Ministero
dell'interno,  entro  il 30 giugno 1989, dell'apposita certificazione
relativa  ai  bilanci  di  previsione  comunali,  provinciali e delle
comunita'   montane  per  l'esercizio  1989  e  della  certificazione
riguardante il conto consuntivo 1987;
  Considerato  che le modalita' relative alle suddette certificazioni
devono  essere  indicate  con  decreto  del  Ministro dell'interno di
concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
  Ravvisata  l'urgenza  di indicare le modalita' della certificazione
relativa   al   bilancio   1989,   rimandando  ad  altro  decreto  la
determinazione  della  modalita'  sul  certificato  relativo al conto
consuntivo 1987;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                               Decreta
                               Art. 1.
  I  comuni,  le  province e le comunita' montane devono compilare un
certificato  sul  bilancio  1989  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto certificato - in un originale e otto copie autenticate per le
province,  le  comunita' montane e i comuni con popolazione superiore
ad  8.000  abitanti  e  in un originale e sei copie autenticate per i
comuni  con  popolazione  fino  ad  8.000  abitanti  - e' allegato al
bilancio  di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente
organo  di  controllo  ,  il  quale attesta il calce che lo stesso e'
regolarmente  compilato  e  corrisponde  alle previsioni del bilancio
divenuto  esecutivo  e  lo  inoltra  entro dieci giorni dall'avvenuto
esame, e comunque entro il 30 giugno 1989, alle prefetture competenti
per  territorio,  alla  presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta, per i comuni e le comunita' montane di quella regione, ed al
commissariato  del  Governo  competente  per  i comuni e le comunita'
montane delle province di Bolzano e Trento:
     a)  in  originale  e  tre  copie  autenticate  per  i comuni con
popolazione fino ad 8.000 abitanti;
     b)  in  originale e cinque copie autenticate per le province, le
comunita'  montane  e  i  comuni  con  popolazione superiore ad 8.000
abitanti.
  Le   prefetture   (o   gli  altri  uffici  sopracitati)  invieranno
l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche':
     a)  per  i  certificati  dei comuni con popolazione fino a 8.000
abitanti  in  una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e
altra copia all'ISTAT;
     b)  per  i certificati delle province, delle comunita' montane e
dei  comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al
Ministero  del  tesoro,  una  copia al Ministero del bilancio e della
programmazione  economica,  una  copia alla Corte dei conti - Sezione
enti locali, e una copia all'ISTAT.
  Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia del
certificato alla Regione e ne restituisce una all'ente interessato.